Art. 13.
(Accoglimento e rigetto della domanda).
1. L'iscrizione all'albo nazionale è deliberata dal Consiglio nazionale entro due mesi dalla data di presentazione della domanda.
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2. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo nazionale o al registro dei praticanti deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di quindici giorni dalla data della deliberazione.